Notizie IMU 2022

NOVITA’ IMU 2022:

Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%

Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.

Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.

Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzione IMU fino al 31 dicembre per i Comuni colpiti dal sisma 2012 (art.22-bis dalla conversione in legge del Decreto Sostegni ter Dl 4/2022)- Esenzione IMU per gli immobili inagibili fino al 31 dicembre 2022 - per i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

Riduzioni rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a famigliari (Legge di Bilancio 2019, all’articolo1 del comma 1092 ) e la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato a patto che il contratto preveda l’obbligo di registrazione per poter ottenere lo sgravio fiscale.

 

Vedasi: Calcolo IMU online (riscotel.it)   IMU 2022

 

Oppure:

 

Novità IMU 2022 - Abitazione principale, riduzioni per i pensionati residenti all'estero, proroga esenzione nelle zone coplite da sisma - amministrazionicomunali.it

 

IMU 2021:

La Nuova IMU non presenta novità particolari rispetto al 2020. Va a regime la gestione delle rate per semestre quindi un immobile presente da marzo si paga per 4 mesi in acconto e per 6 mesi a saldo.  Advanced Systems Soluzioni e servizi per enti locali

oppure: www.amministrazionicomunali.it
Riduzioni: rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a condizioni di legge e la riduzione al 75% per l'IMU per gli immobili locati a canone concordato.

 

Nuova Riduzione del 50% per i pensionati residenti all'estero: con la LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" è stata inserita la riduzione del 50% per un unico immobile per i pensionati residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia:

- art. 1 comma 48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'usoposseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.  (Scarica il Modulo di richiesta)

 

Con la Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021 il MEF specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi tra cui rientrano:

Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale

Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati

 

Esenzioni: rimane esente l'abitazione principale e relative pertinenze. Si paga invece se l'abitazione principale è di categoria catastale A1, A8 o A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli)

 

Esenzione in seguito a emergenza sanitaria da Covid-19.

Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 – articolo 78) per gli anni 2021 e 2022 (comma 3) non è dovuta l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate di cui alla citata lett. d).

Art. 1, comma 599 della L. 178/2020, non è dovuta la prima rata IMU per:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.

 

Decreto Sostegni convertito in Legge 21 maggio 2021, n. 69 - L'esenzione prima rata IMU è applicabile anche agli immobili posseduti dai soggetti passivi che rispettano i requisiti per l'accesso a fondo perduto previsti dal primo decreto Sostegni
Ai sensi dell’art. 6 sexies, Non è dovuta la prima rata Imu relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal "decreto sostegni".
Il contributo è a favore dei "soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario", con ricavi fino a 10 milioni e fatturato inferiore di almeno il 30% rispetto all'esercizio precedente (si veda il testo dell'articolo in decreto).L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
 Decreto-sostegni-Art.1-e-6sexies

Con le Faq dell'8 giugno 2021, il MEF ha confermato la necessità di presentare, entro il 30 giugno 2021, la dichiarazione IMU da parte dei beneficiari delle esenzioni dovute all'emergenza sanitaria del 2020.

 FAQ Dichiarazione IMU e calcolo della prima rata IMU 2021

 

Novità IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2020

La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.
Con l’abrogazione della IUC, e quindi della TASI (sopravvive solo la TARI) il legislatore ha riformulato la disciplina dell’IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160).
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l’abitazione principale. Non è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE.
Inoltre, a seguito dell’abrogazione della TASI non è più prevista la quota per l’inquilino. Per finalità di invarianza complessiva di gettito le nuove aliquote sono date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per IMU e TASI.  Inserire il nominativo del Comune di Monte San Giacomo oppure il codice catastale F618. Vai al Calcolo Riscotel  Calcolo IMU 2020  oppure l’altro sito online gratuito https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php per calcolare autonomamente quanto dovuto.

Il versamento dell’imposta annua dovuta al Comune avviene in due rate, la prima il 16 giugno, ed in particolare per il 2020, per una quota pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, e la seconda il 16 dicembre in sede di saldo, l’imposta è dovuta per l’intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate e risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Questo Ente con Delibera C.C. n. 10 del 04/08/2020 ha aprovato le aliquote IMU 2020, secondo il Regolamento IMU approvato con Delibera C.C. n. 9 del 04/08/2020, che in particolare per le abitazioni principali (Cat. A/1, A/8 e A/9) è del 5,8 per mille, mentre per gli altri immobili e le aree edificabili è del 8,6 per mille.

 

 

IMU-TASI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019
Con la legge di Bilancio 2019 non sono state introdotte rilevanti novità normative in materia IMU-TASI. La novità più importante della legge 30 dicembre 2018 n. 145 è stata l’eliminazione del blocco delle aliquote, i Comuni potranno dunque, eventualmente, aumentare le aliquote fino al massimo consentito.
Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Novità per il 2019 è l’estensione della riduzione del 50% della base imponibile IMU-TASI prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest'ultimo (ma solo se sono presenti figli minori). Calcolo Riscotel 2019 Calcolo 2019
NOVITÀ IMU-TASI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2018
Con la legge di Bilancio 2018 non sono state introdotte novità in materia IMU-TASI. L’art. 1, c. 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha infatti solamente confermato la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni comunali di incremento dei tributi anche per l’anno d’imposta in corso e la maggiorazione della TASI prevista dai Comuni nel 2016, previa deliberazione del consiglio comunale.
Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Calcolo Riscotel 2018
Imposta Unica Comunale (IUC)
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014) Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87
Modificata dalla Legge di Stabilità 2016
 Art. 1, comma 639 (in vigore dal 01/01/2016) E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
 Art. 1, comma 639 (in vigore nel 2014 e 2015) E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
    Novità IUC 2016 
Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.
A seguire trovate i commi di interesse relativi a IMU e TASI di cui riportiamo le novità sostanziali:
IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione Comodato gratuito
IMU - TASI e TARI per i cittadini residenti all'estero (A.I.R.E. - L. 470/1988): Si avvisano i cittadini residenti all’estero che, in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l’art. 9-bis il quale elimina la possibilità di assimilare all’abitazione principale le abitazioni possedute nel territorio italiano, con la conseguente esenzione dell’imposta. Pertanto la norma regolamentare, dall’anno 2014, non trova applicazione in virtù della normativa nazionale sopravvenuta, per cui l'immobile posseduto in Italia è da ritenersi seconda abitazione.
Sempre la Legge 23.05.2014 n. 80 prevede che: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso." Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, (previa apposita dichiarazione al Comune, etc.).
Quindi dal 2015, per i cittadini dell'AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero. Se si è pensionati in Italia ma si risiede all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale. Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato. Dal 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre all'esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche l'esenzione TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).
Ciò premesso, i residenti all’estero devono pagare l’IMU per l’abitazione posseduta nel ns. territorio comunale applicando l’aliquota del 7,60 per mille e di conseguenza la TASI con l’aliquota ordinaria dello 0,80 per mille.
Pagamenti: per i residenti all'estero che possiedono immobili in Italia, il versamento dell'imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune, presso l'Ufficio Tributi nel nostro caso è: Servizio Tesoreria - B.C.C. Monte Pruno IBAN: IT69 I 08784 76510 010002100800  BIC: CCRTIT2TMPR 
In generale è buona norma inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24 (che si può pagare solo in Italia), ovvero Codice fiscale o partita IVA del contribuente, indicazione dell'imposta versata (IMU/TASI/TARI), l'anno di riferimento, indicare se si tratta di "Acconto" o "Saldo". Possibilmente inserire anche i Codici Tributo che sono: • 3918 IMU altri fabbricati; • 3961 TASI altri fabbricati. • 3944 TARI.
Nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili, per Monte San Giacomo (SA): F618
Ad ogni buon fine, si chiede d'inviare copia del bonifico pagato a mezzo: Fax oppure e-mail.
Documenti MEF -Risoluzione 10/DF 2015 - Art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Ulteriori chiarimenti in merito all’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) e all’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i pensionati iscritti all’AIRE proprietari di più immobili in Italia.
IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate). Sono inoltre completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola e i terreni agricoli nelle isole minori. La detrazione di Euro 200,00 introdotta per il 2015 viene eliminata e viene eliminata l'esenzione per i terreni agricoli concessi in fitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.
TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).
Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica
TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o locati) con aliquota all'1 permille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 permille.
TASI altre abitazioni in caso di locazione (la norma è chiara e quindi la riportiamo così com'è): «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo».
Abrogata l'IMUS  (IMU secondaria): ancor prima di entrare in vigore viene abrogata l'IMUS o IMU secondaria, tributo previsto dalla riforma del federalismo fiscale (Art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011). Il D. Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva infatti l'istituzione dell'Imposta Municipale Secondaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, insieme al canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.
IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
Esclusione dei macchinari cosidetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."
Art. 133 - Anticipazione al 01/01/2016 del nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo introdotto con il DLgs 158/2015 - Riduzione della sanzione minima per ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.
Ultima modifica 05/04/2016 - dal sito http://www.amministrazionicomunali.it/iuc/iuc_2016.php 
 
 
     1 - IMU         2 - TASI        3 - TABELLA ALIQUOTE      4 -DICHIARAZIONE      5 - RAVVEDIMENTO OPER.      6 - GLOSSARIO
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