INFORMATIVA PAGAMENTO IMU 2012

 
Dal 1° gennaio 2012, con l’anticipo dell’entrata in vigore dei decreti per il federalismo fiscale, viene istituita l'Imposta Municipale Propria "IMU", in tutti i comuni del territorio nazionale.
L’"IMU" sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, e l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la componente immobiliare e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari per i beni non locati, e  d’ora in poi l’IMP deve essere pagata:
-  dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra  elencati;
-  dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
-  dai concessionari di aree demaniali.
Se l’immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l’imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.
Come per l’ICI anche per l’IMU ogni Comune con delibera di C.C. può deliberare l'approvazione e la modifica di una propria specifica aliquota da applicare rispetto ad un particolare utilizzo dell’immobile.
 A differenza dell'ICI, che aveva come unico beneficiario il Comune, l'IMU per il 2012 è destinata in parte al Comune e in parte allo Stato. La nuova imposta si basa su regole simili alla vecchia ICI, tuttavia, sono soggetti anche fabbricati prima esentati e in particolare:
• abitazioni principali;
• abitazioni concesse in uso gratuito a figli o a genitori;
• fabbricati strumentali alle attività agricole (se non compresi in Comuni montani).
 
Per abitazione principale s’intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Non sono considerate abitazioni principali le abitazioni concesse in uso gratuito a figli o a genitori.Tali unità sono pertanto assoggettate all'aliquota di base del 7,6 per mille, senza l'applicazione di detrazioni. 
 
Per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
Esempio: se si possiedono due autorimesse, entrambe accatastate in categoria C/6, solo a una si applicherà l’aliquota ridotta, prevista per l’abitazione principale (4 per mille), mentre alla seconda si applicherà l’aliquota di base prevista per tutti gli altri casi (7,6 per mille).
  
Con Regolamento comunale, tra l’altro, viene  stabilito che le agevolazioni per abitazione principale e pertinenze si applicano anche alle unità immobiliari possedute da anziani e disabili, che acquisiscono residenza in istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché, da cittadini italiani residenti all’estero per motivi di lavoro, a condizione che le stesse unità non risultino locate e siano appositamente dichiarate. 
  
Le aliquote sono fissate per il 2012 aumentando o diminuendo quanto previsto dalla normativa nazionale secondo il seguente schema:
TIPO IMMOBILE
ALIQUOTA IMP ORDINARIA
MINIMO-MASSIMO
Abitazione principale
0,4% 
0,2%-0,6%
Altre proprietà
 
fabbricati strumentali
0,76%
 
0,2 %
0,46%-1,06%
 
- 0,1 %
  
Detrazioni di base:
 
€ 200,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze;
€ 50,00 per ogni figlio fino al compimento dei 26 anni, purché residente anagraficamente nell’abitazione principale del contribuente. 
  
I soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato l’immobile una apposita dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini delle determinazione dell'imposta.
Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’IMU dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.
Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell’IMU, perché ad essa provvederà l’ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.
Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
Come e quando si paga l’IMU:
L’imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due oppure tre rate solo per le abitazioni principali e le relative pertinenze:
- in caso di due rate:
la prima rata (acconto pari al 50% dell’imposta dovuta) da pagare tra il 1° e il 18 giugno;
la seconda rata da pagare tra il 1° e il 17 dicembre a saldo dell'importa dovuta per l'anno in corso;
- in caso di tre rate:
la prima rata (acconto pari al 33% dell’imposta dovuta) da pagare tra il 1° e il 18 giugno;
la seconda rata (acconto pari al 33% dell’imposta dovuta) da pagare tra il 1° e il 17 settembre;
la terza rata da pagare tra il 1° e il 17 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’anno in corso;

L’imposta per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:
la prima rata in acconto (pari al 50% dell’imposta dovuta) da pagare tra il 1° e il 18 giugno;
la seconda rata da pagare tra il 1° e il 17 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’anno in corso;
 Come per l’ICI, se si posseggono più immobili nello stesso Comune (codice catastale di Monte San Giacomo è F618), basta un unico versamento per l’imposta complessivamente dovuta utilizzando il modello F24 (in un unico modello si possono effettuare inoltre versamenti fino a 4 distinti Comuni) con gli appositi codici tributo.
Tipologia immobili
Codice IMU quota Comune
Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze
3912
====
Fabbricati rurali strumentali
3913
====
Terreni
3914
3915
Aree fabbricabili
3916
3917
Altri fabbricati
3918
3919
  Oltre alle aliquote che possono essere ridefinite da ogni Comune, nel calcolo dell’IMU si deve tenere conto dei nuovi coefficienti di rivalutazione, per quantificare l’imponibile e trovare l’imposta.
 - Per i fabbricati la base imponibile dell’I.M.U. è costituita dall’ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, applicando i seguenti moltiplicatori:
  
MOLTIPLICATORE
GRUPPO CATASTALE
160
A (escluso A/10) – C/2 – C/6 – C/7
140
B – C/3 – C/4 – C/5
80
D/5 – A/10
60
D (escluso D/5)
55
C/1
  
- Per i terreni agricoli (esenzione in questo Comune ricadendo in aree montane) la base imponibile dell’I.M.U. è costituita dall’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2012, rivalutato del 25%, applicando i moltiplicatori previsti dall’art. 13 – comma 5 – del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e successive modificazioni, distinti per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 e successive modificazioni (coefficiente 110 con le riduzioni della base imponibile previste dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012), e per i terreni posseduti da soggetti diversi da quelli sopra menzionati (coefficiente 135).
 
- Per le aree fabbricabili la base imponibile dell’I.M.U. è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio 2012. Vedasi a tal riguardo la delibera di G.M. n. 27/2012 e vedasi, inoltre, la delibera G.M. n. 28/2012 per le unità in corso di costruzione F3 e in corso di definizione F4.
 
 I fabbricati rurali non iscritti in catasto devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.
Fino a quando tali fabbricati non saranno dichiarati al catasto edilizio urbano l'IMU deve comunque essere pagata sulla base della rendita catastale di unità immobiliari similari già iscritte in catasto. 
 
 Vedasi inoltre dal sito MEF: Circolare 3/DF e Slides esplicativi applicazione IMU 2012
                                         Risoluzione 35/E del 12.04.2012   
Le istruzioni per pagare l’IMU dall’estero da parte dei non residenti sono state dettate con il comunicato stampa del 31.05.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono pagare l’IMU sugli immobili italiani. Se non è possibile utilizzare il mod. F24 dall’estero i contribuenti, per la quota spettante al Comune, devono contattare il Comune beneficiario per ottenere le istruzioni e il codice IBAN del conto su cui accreditare l’importo dovuto.
Per la quota riservata allo Stato, invece, è necessario effettuare un bonifico direttamente a favore della Banca d’’Italia (codice BIC BITAITREENT) utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000. Per ogni versamento dovrà essere indicato il codice fiscale o la partita Iva, la sigla IMU, il nome del Comune dove sono gli immobili, i codici tributo (gli stessi previsti per i residenti in Italia), l’annualità e l’indicazione se si tratta di acconto o saldo. Al Comune bisogna inoltrare la copia di entrambe le operazioni per i successivi controlli. 
 
Di seguito un esempio del calcolo:
Possesso al 100% di un immobile ad uso abitativo su cui si ha la residenza ed è quindi:
Abitazione principale di categoria A/02 con rendita catastale non rivalutata di 352,86 euro
Rendita catastale rivalutata del 5%(coefficiente di rivalutazione del 1997): 352,86 + 5% = 370,50
Calcolo del valore imponibile ai fini IMU:
Rendita catastale rivalutata x coefficiente di rivalutazione (variabile rispetto alla categoria dell’immobile):
370,50 x 160 = 59.280,00
Imposta lorda IMP: 59.280,00 x 0,4% (aliquota variabile dal Comune) = 237,12
Detrazione prima casa:
200,00 (+ 50 euro per ogni figlio con età inferiore ai 26 anni che ha residenza in tale immobile)
Imposta IMU dovuta: 237,12 -200,00 = 37,12
 
Si rende noto che questo Ente nella seduta Consiliare del 11 ottobre 2012, con delibera n. 13 ha approvato il regolamento IMU e con delibera n. 14 le aliquote per il calcolo definitivo dell'imposta.
 
 
La dichiarazione Imu, nei casi in cui sussiste l’obbligo dichiarativo, deve essere presentata entro 90 giorni dal momento in cui si è diventati possessori dell’immobile o dal momento in cui si sono verificate le condizioni rilevanti per la determinazione dell’imposta. Un caso a parte è però quello degli immobili per i quali l’obbligo di presentazione di tale dichiarazione è sorto a partire dal 1° gennaio 2012, in virtù del fatto che il modello per la dichiarazione Imu è stato pubblicato solo il 31 ottobre scorso.
In tal caso il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione era stato inizialmente fissato al 30 novembre, tuttavia successivamente è stato fatto slittare a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione Imu e delle relative istruzioni. Tale pubblicazione non è ancora avvenuta, tuttavia sia il modello che le istruzioni sono già scaricabili dal sito internet www.finanze.gov.it.
La dichiarazione Imu, ricordiamo, deve essere presentata per gli immobili che godono di una riduzione d’imposta (come ad esempio avviene nel caso dei fabbricati inagibili o inabitabili, dei fabbricati di interesse storico o artistico, dei fabbricati destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, dei terreni agricoli, ecc.) e quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligo tributario. Per coloro che hanno già provveduto negli anni passati a presentare la dichiarazione Ici, l’obbligo sorge solo nel caso in cui siano intervenute delle variazioni. L’elenco completo dei casi in cui occorre presentare tale dichiarazione è contenuto nelle istruzioni.
 
La dichiarazione è compilabile anche on-line attraverso il link:
Dichiarazione IMU on line
Dal 01 al 17 dicembre si arriverà all'ultimo adempimento con il conguaglio per calcolare e pagare il saldo 2012. L'imposta andrà ricalcolata, anche in base alle eventuali differenze di imponibile o di aliquota registrate nel corso dell'anno, e dal totale andrà sottratto l'acconto versato.
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente presso l'Ufficio Tributi. 

Consultazione rendite catastali

Con questo servizio è possibile conoscere:

  • i dati sulla rendita e informazioni su immobili censiti al Catasto fabbricati
  • i dati sui redditi dominicale e agrario e informazioni su immobili censiti al Catasto terreni.

È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo

  • il proprio codice fiscale
  • gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)
  • la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

Informazioni fornite dal servizio
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